CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune
Art. 21
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE CONTRATTO
In vigore dal 1 dic 1960
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE CONTRATTO
Il presente contratto, dalla data della sua entrata in vigore, sostituisce il Contratto Nazionale di Lavoro 1 novembre 1953. Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ciascun istituto sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con altri trattamenti.
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-21