CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune

Art. 21

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE CONTRATTO

In vigore dal 1 dic 1960
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE CONTRATTO Il presente contratto, dalla data della sua entrata in vigore, sostituisce il Contratto Nazionale di Lavoro 1 novembre 1953. Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ciascun istituto sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con altri trattamenti. Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-21

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