CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai

Art. 11

LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN TURNI LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO

In vigore dal 1 dic 1960
LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN TURNI LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all'. È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6. È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, nonché il lavoro effettuato nei giorni di festività di cui alla lettera b) dell'. Per quanto, concerne il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, il trattamento viene regolato con lo . Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e qUello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per le prestazioni sopraindicate sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno e feriale............. 30% 2) lavoro effettuato nei giorni festivi di cui al 3° comma, fino a concorrenza degli orari massimi giornalieri di cui all'.. 50% 3) lavoro straordinario festivo................. 10% 4) lavoro nel turno festivo................... 60% 5) lavoro straordinario notturno festivo............. 70% 6) lavoro notturno non compreso in turni............. 30% 7) lavoro straordinario notturno................. 65% 8) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni........................... 1% turno notturno.......................... 25% Per lavoro straordinario festivo si intende quello effettuato in giorni festiVi oltre i limiti di cui al punto 2). Le percentuali di cui sopra verranno applicate sulla paga oraria e sulla quota oraria di indenita), di contingenza. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la. maggiore assorbe la minore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-11-2

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