CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai

Art. 14

LAVORO A COTTIMO

In vigore dal 1 dic 1960
Per il lavoro a cottimo, in quanto si verifichino le condizioni necessarie per l'applicazione di questo sistema di retribuzione, si fa riferimento alle norme di legge. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalità degli operai di normale capacità ed operosità lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 12% superiore al minimo di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per cause indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino ali raggiungimento di detto minimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-14-2

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