CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai

Art. 18

FERIE

In vigore dal 1 dic 1960
L'operaio che ha compiuto 12 mesi di servizio presso l'azienda, ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, pari a: 12 giorni lavorativi, da 1 a 7 anni compiuti di servizio; 16 giorni lavorativi, da 7 a 16 anni compiuti di servizio; 18 giorni lavorativi, da 16 a 20 anni compiuti di servizio; 22 giorni lavorativi, da oltre 20 anni compiuti di servizio. Nei confronti degli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, la normale retribuzione ai suddetti fini verrà determinata sulla base dell'orario di lavoro effettivamente prestato dai singoli lavoratori interessati, calcolato sulla media delle ultime 8 settimane. I giorni festivi di cui all' ricorrenti nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie e pertanto o si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale oppure al pagamento della relativa indennità per le giornate di ferie non godute. In caso di ferie collettive, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle intere ferie annuali, competerà il godimento delle ferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi di servizio effettivamante compiuti. L'epoca delle ferie sarà stabilita. dall'azienda secondo le esigenze di servizio e, compatibilmente con dette esigenze tenendo conto dei desideri degli operai. Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo. Il pagamento delle competenze relative ai periodi di paga che vengono a scadere durante le ferie sarà effettuato, se richiesto dal lavoratore all'inizio del periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato sostitutiva corrispondente alle retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute. Qualora l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva le ferie stesse. In caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. Qualora il licenziamento avvenga nel corso del primo anno di servizio, i dodicesimi di ferie verranno corrisposti, purchè il lavoratore abbia compiuto almeno 6 mesi di servizio. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate, a questi effetti, come mese intero. Le frazioni inferiori a 15 giorni saranno trascurate. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
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