CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai

Art. 20

INDENNITÀ SPECIALE

In vigore dal 1 dic 1960
Le aziende corrisponderanno alla fine del mese di settembre di ogni anno una "indennità speciale" nella seguente misura: Operaio specializzato................... L. 34.000 Operaio qualificato.................... L. 31.000 Operaio comune....................... L. 29.000 Manovale.......................... L. 27.000 Apprendisti........................ L. 20.000 Detta indennità si intende riferita al periodo 1 ottobre al 30 settembre. Nel caso di inizio o di vessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennità stessa, quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel suindicato periodo annuale di riferimento. La frazione di mese superiore alle due settimane verrà considerata a questi effetti come un dodicesimo; la frazione inferiore alle due settimane verrà, invece trascurata. La suddetta indennità, che, per espressa determinazione delle parti stipulanti e per la sua intrinseca natura, costituisce un forfettario rimborso di spese, non fa parte della retribuzione a nessun effetto. L'indennità medesima sostituisce ed assorbe, fino% concorrenza, i trattamenti eventualmente già corrisposti dalle aziende allo stesso titolo o con analoghe finalità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-20-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo