CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai
Art. 20
INDENNITÀ SPECIALE
In vigore dal 1 dic 1960
Le aziende corrisponderanno alla fine del mese di settembre di ogni anno una "indennità speciale" nella seguente misura:
Operaio specializzato................... L. 34.000 Operaio qualificato.................... L. 31.000 Operaio comune....................... L. 29.000 Manovale.......................... L. 27.000 Apprendisti........................ L. 20.000
Detta indennità si intende riferita al periodo 1 ottobre al 30 settembre.
Nel caso di inizio o di vessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennità stessa, quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel suindicato periodo annuale di riferimento.
La frazione di mese superiore alle due settimane verrà considerata a questi effetti come un dodicesimo; la frazione inferiore alle due settimane verrà, invece trascurata.
La suddetta indennità, che, per espressa determinazione delle parti stipulanti e per la sua intrinseca natura, costituisce un forfettario rimborso di spese, non fa parte della retribuzione a nessun effetto.
L'indennità medesima sostituisce ed assorbe, fino% concorrenza, i trattamenti eventualmente già corrisposti dalle aziende allo stesso titolo o con analoghe finalità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-20-2