CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai
Art. 22
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA OD INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
In vigore dal 1 dic 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
OD INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
L'assenza per malattia o infortunio non professionale deve essere comunicata all'azienda possibilmente entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa e comunque non oltre il secondo giorno di assenza.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda non oltre il terzo giorno dall'inizio della assenza il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata in giustificata.
Avvenendo la sospensione del servizio per malattia od infortunio non professionale, per cui il lavoratore sia ammesso, a godere le prestazioni mutualistiche, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
1) mesi 6 per gli aventi anzianità di effettivo servizio sino a 5 anni compiuti
2) mesi 8 per gli aventi anzianità di effettivo servizio oltre i 5 e fino a 10 anni compiuti;
3) mesi 10 per gli aventi anzianità di effettivo servizio oltre i 10 anni.
Comunque non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
a) mesi 9 in un periodo di i anno per gli aventi anzianità di cui al punto 1);
b) mesi 12 in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);
c) mesi 15 in un periodo di 2 anni per gli aventi anzianità di cui al punto 3).
Il lavoratore che si ammala o si infortuna dopo essere stato preavvisato di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità di anzianità per licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratori stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla indennità di anzianità per licenziamento e senza preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non provveda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità per licenziamento.
In casi di malattia o infortunio di seria entità, sopraggiunti durante il godimento delle ferie, l'azienda valuterà, caso per caso, se computare o meno il periodo di malattia o di infortunio nel numero di giorni di ferie fruiti.
L'azienda ha facoltà di accertare in tutti i casi di applicazione del presente articolo, lo stato di salute del lavoratore, mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia.
Ogni qualvolta si verifichino divergenze tra i rispettivi referti del medico di fiducia dell'azienda e quello del lavoratore, verrà designato di comune accordo un terzo medico. In difetto di accordo, l'accertamento verrà demandato al medico provinciale.
Per quanto concerne l'assistenza ed il trattamento in caso di malattia od infortunio non professionali, nonché i doveri del lavoratore durante la sospensione del servizio e per quanto riguarda il trattamento in caso di t.b.c., si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Per quanto riguarda particolarmente il trattamento economico si fa rinvio all'art, 24.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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