CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 4
PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO
In vigore dal 1 dic 1960
Il passaggio da operaio ad impiegato comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto all'operaio verrà corrisposta la relativa indennità di licenziamento.
Il lavoratore verrà quindi assunto ex novo come impiegato e ad esso verrà riconosciuto, ai soli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità per licenziamento - semprechè l'anzianità effettiva ed ininterrotta di servizio da lui maturata come operaio sia superiore ai 6 anni - una anzianità convenzionale, come impiegato, di 3 mesi per ogni anno della predetta anzianità.
Inoltre al lavoratore stesso, che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per passaggio alla categoria impiegatizia, abbia maturato 7 anni di ininterrotto servizio da operaio, verrà conservato un trattamento di ferie di 16 giorni lavorativi per ciascuno dei primi 2 anni di appartenenza alla categoria impiegatizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-4-4