CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 9
LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN TURNI LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO
In vigore dal 1 dic 1960
LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN TURNI
LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all', salvo quanto diversamente disposto dall'articolo stesso.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21 e le ore 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, nonché il lavoro effettuato nei giorni di cui alle lettere b), c) e d) dell' della presente regolamentazione.
Nessun Impiegato può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per le prestazioni sopra indicate sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno feriale............ 30% 2) lavoro effettuato nei giorni festivi di cui al 3° comma, fino a concorrenza degli orari massimi giornalieri di cui all'. 50% 3) lavoro straordinario festivo............... 60% 4) lavoro notturno festivo.................. 60% 5) lavoro straordinario notturno festivo........... 70% 6) lavoro notturno non compreso in turni........... 50% 7) lavoro straordinario notturno............... 65% 8) lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni........................ 4% turno notturno....................... 25%
Per lavoro straordinario festivo si intende quello effettuato in giorni festivi oltre i limiti di cui al punto 2).
Le percentuali di cui sopra verranno applicate sulla quota oraria, dello stipendio di fatto, costituita esclusivamente dal minimo mensile tabellare di categoria, più gli aumenti di merito, le eventuali altre eccedenze sul minimo predetto e gli aumenti periodici di anzianità (escluso ogni altro elemento della retribuzione), nonché sulla quota oraria di indennità di contingenza.
La quota oraria dello stipendio di fatto, come sopracostituita, si determinerà dividendo per 175 l'importo.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Chiarimento a verbale
Le parti espressamente danno atto che dalla quota oraria di stipendio di fatto soggetto alle maggiorazioni di cui all' resta escluso ogni altro emolumento che non sia stato espressamente considerato nell'articolo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-9-4