CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 7
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 1 dic 1960
L'orario normale di lavoro per gli impiegati non potrà superare le 44 Ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di legge e salvo quanto stabilito nel presente articolo.
L'orario normale di lavoro per gli addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non potrà superare le 55 ore settimanali.
Nella giornata del sabato il lavoro cesserà non oltre le ore 13, fatta eccezione per gli impiegati addetti ai turni.
Per gli impiegati in servizio presso gli stabilimenti le stazioni e i depositi, in caso di effettuazione di lavoro oltre le 44 ore settimanali, dovrà essere corrisposta la retribuzione senza alcuna maggiorazione per le ore lavorate in più fino alle 48 ore settimanali.
Per gli impiegati di cui al presente comma le ore comprese fra le 44 e le 48 ore settimanali, potranno essere effettuate nel pomeriggio del sabato o negli altri giorni della settimana.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplici attesa o custodia, la norma del comma precedente si applicherà per le ore lavorate tra le 55 e le 60 settimanali.
Per la determinazione degli orari normali varranno le disposizioni di cui all' del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955.
Le norme di cui sopra non modificano, salvo eventuali diverse pattuizioni fra i rappresentanti delle parti direttamente interessate, le situazioni in atto nelle quali, essendo praticati, come normali, orari inferiori ai limiti massimi di cui al presente articolo, il lavoro prestato oltre detti orari viene retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Chiarimento a verbale
Agli effetti dell'ultimo comma dell' non sono da considerarsi come normali, gli orari inferiori ai limiti massimi di cui all'articolo stesso che siano stati effettuati in conseguenza di esigenze belliche o di cause estranee alla volontà delle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-7-4