CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 6

ABITI DA LAVORO

In vigore dal 1 dic 1960
Agli impiegati tecnici di stabilimento, stazione, deposito o laboratorio, che abbiano superato il periodo di prova, il cui vestiario sia esposto a particolare deterioramento durante l'esercizio delle loro attribuzioni a causa delle stesse, verrà fornito gratuitamente in uso, ogni 12 mesi, un abito da lavoro (tuta o camice), tenendo tuttavia presente la necessità di assicurare l'efficienza, di detto abito agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro. Qualora l'azienda richieda che il personale femminile indossi un grembiule, dovrà gratuitamente provvedere alla relativa fornitura, con le modalità che saranno stabilite con regolamento aziendale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-6-4

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