CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 12
INDENNITÀ PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE
In vigore dal 1 dic 1960
L'impiegato, la cui normale mansione consista nel continuo maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con diretta responsabilità per errori anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità pari all'8% del minimo tabellare di stipendio mensile della categoria di appartenenza e della relativa indennità di contingenza.
L'indennità predetta verrà corrisposta in relazione all'esercizio effettivo delle mansioni suindicate.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-12-4