CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 14

FERIE

In vigore dal 1 dic 1960
L'impiegato che ha compiuto 12 mesi di servizio presso l'azienda ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, pari a: 15 giorni lavorativi, per il 1° e 2° anno compiuti di servizio 20 giorni lavorativi, da 2 a 10 anni compiuti di servizio; 25 giorni lavorativi, da 10 a 18 anni compiuti di servizio; 30 giorni lavorativi oltre 18 anni compiuti di servizio. I giorni festivi di cui all' ricorrenti nel periodo di godimento ferie, non sono computabili come ferie e pertanto o si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale, oppure al pagamento della relativa indennità per le giornate di ferie non godute. In caso di ferie collettive, all'impiegato che non abbia maturato il diritto alle intere ferie annuali competerà il godimento delle ferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi di servizio effettivamente compiuti. L'epoca, delle ferie sarà stabilita dall'azienda secondo le esigenze di servizio e, compatibilmente con dette esigenze, tenendo conto dei desideri dell'impiegato. Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo. Il pagamento delle competenze relative a periodi di paga che vengono a scadere durante le ferie sarà effettuato, se richiesto dal lavoratore, all'inizio del periodo feriale. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva le ferie stesse. In caso di licenziamento o di dimissioni, all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. Qualora il licenziamento avvenga nel corso del primo anno di servizio, i dodicesimi di ferie verranno corrisposti, purche l'impiegato abbia compiuto almeno 6 mesi di servizio. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate, a questi effetti, come mese intero. Le frazioni inferiori ai 15 giorni saranno trascurate. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-14-4

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