CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 15

DOPPIE MENSILITÀ

In vigore dal 1 dic 1960
Le aziende corrisponderanno, in occasione del S. Natale, una tredicesima mensilità e alla fine del mese di giugno una quattordicesima. mensilità, pari alla retribuzione normale mensile percepita da ciascun impiegato alle rispettive date di maturazione. Agli effetti delle predette corresponsioni, saranno considerati retribuzione normale mensile lo stipendi di fatto, l'indennità. di contingenza, l'indennità sostitutiva di mensa, e l'eventuale indennità di turno, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavori durante il corso dell'anno, all'impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra. quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti come mese intero. La tredicesima e la quattordicesima mensilità di cui sopra sostituiscono ed assorbono, fino a concorrenza, le eventuali gratifiche o mensilità eccedenti le dodici annuali corrisposte aziendalmente alla data di applicazione del presente contratto allo stesso titolo. La tredicesima mensilità si intende riferita al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre; la quattordicesima mensilità s'intende riferita al periodo dal 1 luglio al 30 giugno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-15-4

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