CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 19

TRASFERIMENTI

In vigore dal 1 dic 1960
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto, normalmente con congruo preavviso. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricordano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atta per la generalità degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni. L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alla indennità di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria per i quali sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel quale caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennità di licenziamento escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dello impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, è dovuto anche il preavviso. All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con i normali mezzi di trasporto e, per la durata del viaggio medesimo, il rimborso delle spese di vitto ed eventuale alloggio per sè e per i familiari conviventi secondo lui ed a di lui carico (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°), che lo seguono nel trasferimento, nonché un rimborso delle spese di trasporto per gli effetti mobiliari gaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. All'atto del trasferimento verrà corrisposta all'impiegato una indennità. commisurata all'importo di 20 giornate di retribuzione (compresa l'indennità di contingenza.) più l'importo di 5 giornate di retribuzione (compresa l'indennità di contingenza) per ogni familiare come sopra indicato che lo segua nel trasferimento. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, egli ha diritto al rimborso di detto indennizzo, su presentazione di adeguata documentazione, fino all'importo massimo di 11 mensilità di affitto. All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto. Norma transitoria In relazione all'attuale situazione contingente, conseguente al regime vincolistico dei fatti e per la sola durata di detto regime, qualora il lavoratore trasferito dovesse sostenere nella nuova destinazione, maggiori oneri per canone di locazione, fra l'azienda ed il lavoratore saranno presi opportuni accordi per l'eventuale adozione di provvedimenti economici atti a facilitare, agli effetti di cui sopra, la sistemazione, nei limiti della normalità, del lavoratore stesso nella nuova residenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-19-4

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