Art. 1

In vigore dal 1 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1958, e relative tabelle, per gli addetti ad imprese industriali esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele, stipulato tra l'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica e il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio, il Sindacato Petrolieri e Metanieri, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri; e, in pari data, tra Associazione Nazionale dell'Industria Chimica ed il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 45 del 7 marzo 1960, dell'atto sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1958, relativo agli addetti alle imprese industriali esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte del conti, addì 24 ottobre 1960 Atti del Governo. registro n. 130. foglio n. 146. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo