CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 22

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

In vigore dal 1 dic 1960
Salvo il caso di risoluzione del rapporto di imipego effettuato ai sensi dell', parte IV, lettera b), lo impiegato che abbia compiuto almeno un anno di interno servizio e che venga licenziato, ha diritto ad una indennità di anzianità pari alle seguenti misure: a) per l'anzianità effettiva ed ininterrotta di servizio maturata successivamente al 1 gennaio 1945: una mensilità di retribuzione normale per ogni anno intero di servizio b) per l'anzianità, come sopra indicata, maturata dal 1 luglio 1944; 25/30 della normale retribuzione mensile per ogni anno intero di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente. alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personac; c) per l'anzianità, come sopra indicata, precedente al 1 luglio 1937 l'indennità di anzianità verrà, al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, (15/30 della normale retribuzione mensile per ogni anno intero di servizio), oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive. In ogni caso la liquidazione dell'indennità in parola verrà fatta sulla base della retribuzione normale in atto al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le trazioni di mese. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre alle provvigioni, agli eventuali premi di produzione, alle partecipazioni agli utili ed alla indennitadi contingenza, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, un dodicesimo della 13ª e della 14ª mensilità. nonché la indennità sostitutiva (di mensa e l'eventuale indennità di turno. Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni o premi di produzione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon line, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se devono avere esecuzione posteriormente. Gli eventuali premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioniagli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto. Sarà in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennità. di anzianità quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda. In caso di RISOLUZIONE del RAPPORTO di lavoro in seguito a dimissioni, all'impiegato saranno corrisposte le seguenti aliquote dell'indennità di anzianità per licenziamento sopra indicato: 1) il 50% quando l'impiegato non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianità effettiva ed ininterrotta di servizio; 2) l'intera indennità di anzianità, quando l'impiegato abbia superato i 5 anni di anzianità come sopra. L'intera indennità di anzianità è pure dovuta alle donne dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio. La stessa intera indennità di anzianità sarà corrisposta agli impiegati che, qualunque sia l'anzianità di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di età. Il trattamento sopra stabilito per i dimissionari non è dovuto al lavoratore che si dimetta essendo in corso, a suo carico, un provvedimento o un'inchiesta di carattere disciplinare. Per quanto riguarda il trattamento in caso di morte, si fa richiamo ai disposto dell'art. 2122 del Codice Civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-22-4

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