CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 17

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 1 dic 1960
Agli impiegati ed alle impiegate che abbiano superato il periodo di prova. verrà concesso, in occasione del matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza della retribuzione. Il congedo non potrà essere compiuto sul periodo di ferie annuali. nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno 15 giorni dal suo inizio e dovrà essere documentata. Il congedo matrimoniale è dovuto anche all'impiegata che si dimetterà per contrarre matrimonio. Il trattamento previsto nel presente articolo assorbe, fino a concorrenza dello stesso. quello previsto dalle vigenti norme generali in materia. Qualora in avvenire dette norme generali dovessero essere modificate, il trattamento stabilito dai presente articolo sarà assorbito e sostituito, fino a concorrenza dal trattamento che sarà. disposto con le norme mededime.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-17-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo