CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 13
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 1 dic 1960
L'impiegato ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 6% per il 1° e 2° biennio e del 7% per ciascun biennio dal 3°, al 12°, da applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza della categoria e gruppo di appartenenza, fino a raggiungere la percentuale massima complessiva dell'82%.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
Nei passaggi di categoria l'impiegato manterrà, in aggiunta al minimo della nuova categoria e gruppo di assegnazione ed alla relativa indennità di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria di provenienza. Tale importo, ai fini dal raggiungimento della percentuale massima dell'82%, sarà tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare della nuova categoria e gruppo di assegnazione e della corrispondente indennità di contingenza in atto alla data del passaggio di categoria.
L'impiegato avrà successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici residui del 6 o 7%, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale complessiva dell'82% del minimo tabellare di stipendio e gruppo di assegnazione della nuova categoria e della corrispondente indennità di contingenza. La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio di categoria, sarà utile agli effetti della, maturazione del successivo aumento periodico.
Le frazioni di aumento periodico (in percentuale), che verranno eventualmente a determinarsi in occasione dei suddetti passaggi di categoria saranno conguagliate con l'ultimo aumento periodico.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, ne questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di variazione dei minimi tabellari di stipendio la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici già maturati verrà applicata sulla somma del nuovo minimo della categoria e gruppo di assegnazione e della corrispondente indennità di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, con la stessa decorrenza della variazione. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità, per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza, verrà invece effettuato. al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di trasferimento dell'impiegato la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici già maturati verrà applicata sul minimo tabellare rispondente indennità di contingenza in vigore nel luogo di nuova destinazione.
La frazione di biennio in corso alla data di sottoscrizione del
presente contratto sara, utile agli effetti della maturazione dell'aumento biennale.
Storico versioni
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