CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 16
INDENNTÀ SPECIALE
In vigore dal 1 dic 1960
Le aziende corrisponderanno alla fine del mese di settembre di ogni anno una "indennità speciale" nella seguente misura:
Cat. 1ª A....................... L. 55.000
Cat. 1ª B....................... L. 50.000
Cat. 2ª A....................... L. 44.000
Cat. 2ª B....................... L. 41.000
Cat. 3ª A....................... L. 34.000 Cat. 3ª........................ L. 31.000
Detta indennità si intende riferita al periodo dal 1 ottobre al 30 settembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno. all'impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennità stessa., quanti risulteranno i mesi passati in servizio. nei suindicato periodo annuale di riferimenti).
La frazione di mese superiore ai 15 giorni. verrà considerata a questi effetti come mese intero; la frazione di mese inferiore ai. 15 giorni verrà invece trascurata.
La suddetta indenità che per espressa determinazione delle parti stipulanti e per la sua natura intrinseca costituisce un forfettario rimborso di spese, non fa parte della retribuzione a nessun effetto.
L'indennità medesima sostituisce ed assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente già corrisposti dalle aziende allo stesso titolo o con analogie finalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-16-4