CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 21

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 1 dic 1960
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, salvo il caso di risoluzione del rapporto ai sensi dell', parte IV, della presente regolamentazione. I termini di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati con anzianità di servizio ininterotta fino a 5 anni compiuti: 1) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria 3) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; b) per gli impiegati con anzianità di servizio ininterrotta da oltre 5 anni a 10 anni compiuti: 1) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di 1ª cagoria; 2) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; c) per gli impiegati con anzianità di servizio ininterrotta da oltre i 10 fino ai 15 anni compiuti: 1) mesi 6 di preavviso per gli impiegati di la categoria; 2) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; d) per gli impiegati che hanno superato i 15 anni di anzianità di servizio ininterrotta: 1) mesi 8 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 6 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della metà. Il termine di preavviso decorre dal 1 o dal 16 del mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi; per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto. I lavoratori, cui precedentemente veniva riconosciuti un trattamento di preavviso più favorevole di quello sopra indicato, lo conservano come condizione individuale di miglior favore. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-21-4

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