CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 18

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA OD INFORTUNIO

In vigore dal 1 dic 1960
L'assenza per malattie o infortunio deve essere comunicata all'azienda possibilmente entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica o comunque non oltre il secondo giorno di assenza. Inoltre l'impiegato deve consegnare o far pervenire all'azienda non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. Ti mancanza di tali comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà, considerata ingiustificato. Avvenendo la sospensione del servizio per malattia od infortunio, l'impiegato non in prova ha diritto al seguente trattamento: 1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianità di effettivo servizio fino a 5 anni; 2) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianità di effettivo servizio da 6 a 10 anni; 3) conservazione del posto per mesi 10 agli aventi anzianità di effettivo servizio da 11 e 15 anni; 4) conservazione del posto, per mesi 12 agli aventi, anzianità, di effettivo servizio di oltre 15 anni; Nel primo caso, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della intera retribuzione per i primi 4 mesi e alla metà di essa per i successivi 2 mesi; nel secondo caso, alla corresponsione della intera retribuzione per i primi 5 mesi ed alla metà di essa Per i successivi 3 mesi: nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi. 6 mesi ed alla metà di essa per i successivi 4 mesi; nel quarto caso alla corresponsione della intera retribuzione per 12 mesi. I trattamenti complessivi più favorevoli derivanti da precedenti norme contrattuali saranno conservati ad personam come condizioni individuali di miglior favore agli impiegati, ai quali i suddetti trattamenti erano applicabili prima, della sottoscrizione del presente contratto. Comunque non potranno essere superati i seguenti periodi massimi di conservazione del posto: a) mesi 9 in un periodo di 1 anno per gli aventi anzianità di cui al punto 1); b) mesi 12 in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianità di cui ai punto 2); c) mesi 15 in un periodo di 2 anni per gli aventi anzianità di cui al punto 3); d) mesi 18 in un periodo di 27 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 4). L'impiegato che si ammala o si infortuna dopo essere stato preavvisato di licenziamento usufruirà del trattamento, sopra indicato fino alla scadenza del preavvisore stesso. Superato il termine di conservazione del posto la azienda, ove risolva il rapporto di lavoro, dovrà corrispondere all'impiegato l'indennità di anzianità per licenziamento e l'indennità sostitutiva di preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso porta risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla indennità di anzianità per licenziamento e senza preavviso. Ove ciò non avvenga e l'azienda non provveda. al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità per licenziamento. In casi di malattia o infortunio di seria entità, sopraggiunti durante il godimento delle ferie, l'azienda valuterà caso per caso se computare o meno il periodo di malattia o di infortunio nel numero dei giorni di ferie fruiti. L'azienda ha facoltà di accertare in tutti i casi di applicazione. del presente articolo lo stato di salute dell'impiegato mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia. Ogni qualvolta si verifichino divergenze tra i rispettivi referti del medico di fiducia dell'azienda e di quello del lavoratore, verrà designato di comune accordo, un terzo medico. In difetto di accordo, l'accertamento verrà demandato al medico provinciale. Il trattamento economico indicato nel presente articolo sarà assorbito o sostituito, fino a concorrenza, dai trattamento economico che in caso di malattia o infortunio competesse all'impiegato per effetto di norme assicurative e assistenziali già in atto o che venissero istituite nell'avvenire.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-18-4

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