CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IVParte IV

Art. 12

In vigore dal 3 dic 1960
Le indennità di cui all' verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra. considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo . Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi, al 1 gennaio ed al 10 luglio di ogni anno, nella misura percentuale in cui sara variato nel semestre il minimo contrattuale e nazionale per il manovale comune, aumentato della indennità di contingenza da calcolarsi nella media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le città di Torino, Milano Terni e Foggia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-12-4

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