CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IVParte IV

Art. 13

In vigore dal 3 dic 1960
Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali la indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione delle indennità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-13-4

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