CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affiniParte IV›Parte IV
Art. 16
In vigore dal 3 dic 1960
Per i lavoratori delle aziende presso le quali attraverso la fissazione dei trattamenti economici anche collettivi sia già stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro oggetto delle presenti norme, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni delle presenti norme, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-16-4