CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IVParte IV

Art. 15

In vigore dal 3 dic 1960
L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto tra le parti. In caso di controversia, sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-15-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo