CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IVParte IV

Art. 10

In vigore dal 3 dic 1960
Allo scopo di indicare alle parti direttamente interessate criteri orientativi uniformi in relazione alla esistenza nelle aziende reppresentate dall'Associazione industriale stipulante di comuni caratteristiche di lavorazione, si conviene che: Rientrano nel primo gruppo le seguenti lavorazioni: personale addetto alla pulizia a mano delle vasche di deposito del solfuro di carbonio; conduttore degli apparecchi di estrazione e distillazione con solfuro di carbonio (cosiddetto distillatori) e il relative aiuto (calderista); Rientrano nel secondo gruppo le seguenti lavorazioni preparatori di essiccativi con processo di produzione in apparecchi aperti; addetti ai laboratori chimici che adoperano il solfuro di carbonio quando le analisi relative non vengono effettuate sotto cappa con adeguata fuoruscita di gas all'esterno. Rientrano nel terzo gruppo le seguenti lavorazioni: addetti alla formazione di miscele per mangimi particolarmente polverose o alla manipolazione delle stesse quando il lavoro si svolge in ambienti chiusi o non dotati di adeguati mezzi di eliminazione; addetti ai filtri-presse nel processo di estrazione a benzina (sistema continuo) per le sanse di oliva; conduttori di impianti di raffinazione che per il normale esercizio delle mansioni loro affidate ed in relazione alle particolari condizioni dell'impianto siano costretti a trattenersi continuamente in ambienti con temperatura media superiore ai 40°; addetti al carico e scarico della sansa dagli estrattori con solfuro di carbonio (estrattorieri) quando le operazioni relative si svolgono prevalentemente allo aperto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-10-4

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