CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV›Parte IV
Art. 6
ASSENZE
In vigore dal 3 dic 1960
Le assenze dal lavoro per malattia e infortunio, sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti.
Ai particolari effetti dell'indennità di licenziamento fermo restando le norme previste dalle leggi in caso di t.b.c., di gravidanza e puerperio, si tiene conto delle assenze di qualsiasi durata lino a quando permane in atto il rapporto di lavoro, fermo restando anche quanto previsto dal rapporto per le varie forme di aspettativa per la quale restano in vigore le norme stabilite nei relativi articoli contrattuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-6-4