CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV›Parte IV
Art. 1
INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
In vigore dal 3 dic 1960
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-1-4