CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV›Parte IV
Art. 4
CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 3 dic 1960
Ai sensi dell'art. 2124 del codice civile l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione, del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-4-4