CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IIIParte III

Art. 40

CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA

In vigore dal 3 dic 1960
La cessione e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non costituisce titolo per la risoluzione del contratto di impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Nelle occasioni suddette all'impiegato che chiede, con il dovuto preavviso, di rescindere il rapporto di lavoro, sarà usato l'intero trattamento di liquidazione previsto dall', nel caso però che le richieste di rescissione del contratto d'impiego assumere carattere di generalità tale da compromettere il normale andamento aziendale, tale facoltà è temporaneamente sospesa e le organizzazioni sindacali periferiche di categoria interverranno per la regolazione della questione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-40-2

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