CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte III›Parte III
Art. 37
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 3 dic 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della azienda, non ai sensi dell', si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianità di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennità di licenziamento verrà liquidata al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 (15/30 - quindici trentesimi - di retribuzione per ogni anno di anzianita) oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1936 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianità successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944 l'indennità verrà liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di licenziamento), portato da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge aprile 1926, n. 563 i non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali varrà la norma dell' della, parte comune;
c) per l'anzianità maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi, la indennità verrà liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) (della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno veri-anno conteggiato per dodicesimi, le frazioni di mesi superiori a 15 giorni saranno computate come se intero.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione la partecipazione agli utili, un dodicesimo della tredicesima mensilità, l'indennità per lavoro effettuato in turni avvicendati, secondo le norme previste all' - Parte Comune - e l'indennità per lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, secondo le norme previste all' - Parte Comune - del presente contratto, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, nonché l'indennità di contingenza.
Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui prestato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andanti a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione posteriormente
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili i quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza, del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dalla azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto all' della presente regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-37-2