CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte III›Parte III
Art. 38
INDENNITÀ IN CASO Dl DIMISSIONI
In vigore dal 3 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, saranno corrisposte all'impiegato le aliquote sottoindicate della indennità di licenziamento prevista dall' della presente regolamentazione:
il 50% quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio;
l'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio.
L'intero trattamento è pure dovuto ai dimissionari per malattia, infortunio, ed alle donne per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Lo stesso trattamento verrà usato agli impiegati e che, qualunque sia l'anzianità di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato.
se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-38-2