CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IVParte IV

Art. 2

TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI

In vigore dal 3 dic 1960
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena la azienda ne sia venuta a conoscenza. Le trattenute per risarcimento di danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-2-4

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