CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV›Parte IV
Art. 2
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
In vigore dal 3 dic 1960
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena la azienda ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento di danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-2-4