CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IVParte IV

Art. 7

LAVORO EFFETTUATO IN TURNI AVVICENDATI

In vigore dal 3 dic 1960
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati le relative maggiorazioni (4% per le ore diurne e 25% per le ore notturne) saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività delle ferie, della gratifica natalizia e della indennità di licenziamento, sulla base della maggiorazione media, relativa al ciclo completo del turni al quale il lavoratore partecipa. Per la gratifica natalizia tale maggiorazione media sarà corrisposta sempre che all'atto della liquidazione della gratifica il lavoratore risulti continuativamente addetto ai turni da almeno due quindicine o quattro settimane. Per l'indennità di licenziamento tale maggiorazione media sarà corrisposta sempre che il lavorare sia stato addetto ai turni nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio e la misura sarà ragguagliata proporzionalmente alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore abbia dato nelle lavorazioni di cui trattasi negli ultimi dodici mesi o nel minor periodo di servizio compiuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-7-4

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