CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IVParte IV

Art. 9

In vigore dal 3 dic 1960
Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi: 1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorchè, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, sub-acute e croniche); 2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di media grado o di sostanze irritanti, allorchè nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose; 3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorchè, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose. Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e sia. di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione di gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione, effettuata, agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi. Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 1958 sono le seguenti: 1° gruppo L. 23,00 orarie; 2° gruppo L. 13,40 orarie; 3° gruppo L. 9,55 orarie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-9-4

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