CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV›Parte IV
Art. 14
In vigore dal 3 dic 1960
L'indennità di cui all' deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purchè questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l'indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-14-4