CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV›Parte IV
Art. 17
In vigore dal 3 dic 1960
In relazione ai precedenti articoli è stabilito quanto segue:
a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui all', la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorchè il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità. - Agli effetti di tali istituti l'indennità, competente a forma dell' sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8 per cento sull'indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi più lunghi o a fine d'anno.
d) Indennità di licenziamento. - Per il lavoratore addetto normalmente alle lavorazioni di cui ai precedenti articoli, la relativa, indennità sarà calcolata nella indennità di licenziamento ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nelle lavorazioni di cui si tratta, negli ultimi dodici mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennità del primo gruppo di cui all', i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
Per i lavoratori ausiliari di cui all' (operai operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie o di festività infrasettimanali o nazionali si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-17-4