CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IParte I

Art. 14

DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO

In vigore dal 3 dic 1960
Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ore, per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di salario. Per i lavoratori che rientrano nelle esclusioni sottoindicate l'azienda stabilirà dei turni che consentano loro la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni. A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria. 1) Lavoratori addetti ad attività, a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attività o mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorre il riposo settimanale a turno; cioè: a) attività di cui all' della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabelle integrative I, II e III approvate con decreto ministeriale 22 giugno 1935; b) attività relative ad opifici la cui prevalente forza motrice è prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ad esclusivo uso di questo; c) mansioni che, pur non rientrando nelle attività sopraindicate, Vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioè: mansioni inerenti alle operazioni di scarico, di carico e di spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attività dell'azienda; mansioni svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco del prodotti di fabbricazione delle aziende stesse; mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso mansioni svolte da personale addetto a lavorazioni il cui processo produttivo non possa essere sospeso nel pomeriggio del sabato senza pregiudizio degli impianti o del prodotto. 2) Lavoratori addetti ad attività diverse: a) attività soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possano compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale; b) vigilanza delle aziende e degli impianti; c) attività rivolte alla raccolta o alla lavorazione di materie prime o di prodotti soggetti a facile deterioramento; d) attività che non possono essere sospese, per ragioni tecniche, per più di un giorno alla settimana; e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attività dell'azienda; f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricati dalle aziende stesse; g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso. B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni. Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a più squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana. C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali. In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica. È infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, semprechè si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-14

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