CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I›Parte I
Art. 11
DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
In vigore dal 3 dic 1960
DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI
ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI
DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Per gli addetti a lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
Gli operai anzidetti sono classificati nei sottoindicati gruppi:
Gruppo A. - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo e di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione.
Gruppo B. - Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardiani notturni e diurni, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione.
Gruppo C. - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che non richiedano specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio.
Gruppo D. - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.
Le prime otto ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai specializzati (Gruppo A), qualificati (Gruppo B), comuni (Gruppo C), manovali (Gruppo D); la 9ª e la 10ª ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 25 per cento.
Per i guardiani notturni (Gruppo B), fermo quanto al precedente comma, in considerazione della particolare caratteristica del lavoro dei guardiani che prestano servizio esclusivamente di notte, vien riconosciuta una maggiore paga di lire 100 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore).
Conseguentemente i guardiani che prestano servizio esclusivamente di notte non va pertanto corrisposta, la maggiorazione prevista dall', n. 3 per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati.
Il lavoro prestato oltre la 10ª ore sarà compensato in base alla paga oraria, maggiorata della percentuale di straordinario di cui all'.
L'indennità giornaliera di contingenza è ragguagliata, per gli operai regolati dal presente articolo, ad un orario di dieci ore od a quel maggiore orario previsto al primo comma.
Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennità di contingenza, sarà corrisposta nella intera misura giornaliera.
Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria della indennità di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennità stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-11