CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IParte I

Art. 5

CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 3 dic 1960
Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, è riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima sia svolta con normale continuità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo