CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IParte I

Art. 6

PASSAGGIO DI MANSIONI

In vigore dal 3 dic 1960
La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacità ed attitudine. In detta ipotesi, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre il lavoratore continuerà a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore. Non si adotterà la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, abbia durata fino a due giorni. Il lavoratore che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - semprechè non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio, o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-6

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