CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I›Parte I
Art. 17
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 3 dic 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti di riposo settimanale ai sensi dell';
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite;
c) le quattordici seguenti festività:
1) Capo d'Anno;
2) 6 gennaio - Epifania;
3) 19 marzo - S. Giuseppe;
4) Ascensione;
5) Corpus Domini;
6) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo;
7) 15 agosto - Assunzione;
8) 1 novembre - Ognissanti;
9) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
10) 25 dicembre - S. Natale;
11) 26 dicembre - S. Stefano;
12) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
13) Il giorno di Pasqua:
14) Il lunedi di Pasqua.
Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festività, oltre le 14 sopra elencate od in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra s'intenderà integrato o variato con le nuove festività riconosciute.
Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito sotto la osservanza delle norme di cui all' sul riposo domenicale e settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b) e c) è consentito nei casi di riconosciuta necessità; comunque la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all' della presente regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-17