CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IParte I

Art. 17

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 3 dic 1960
Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti di riposo settimanale ai sensi dell'; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite; c) le quattordici seguenti festività: 1) Capo d'Anno; 2) 6 gennaio - Epifania; 3) 19 marzo - S. Giuseppe; 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo; 7) 15 agosto - Assunzione; 8) 1 novembre - Ognissanti; 9) 8 dicembre - Immacolata Concezione; 10) 25 dicembre - S. Natale; 11) 26 dicembre - S. Stefano; 12) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento; 13) Il giorno di Pasqua: 14) Il lunedi di Pasqua. Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festività, oltre le 14 sopra elencate od in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra s'intenderà integrato o variato con le nuove festività riconosciute. Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito sotto la osservanza delle norme di cui all' sul riposo domenicale e settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b) e c) è consentito nei casi di riconosciuta necessità; comunque la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all' della presente regolamentazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-17

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