CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IParte I

Art. 22

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E NAZIONALI

In vigore dal 3 dic 1960
TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E NAZIONALI Il trattamento economico spettante ai lavoratori in caso di festività è regolato come segue: 1) Per i giorni festivi di cui al punto b) dell': a) qualora non vi sia prestazione d'opera, verranno corrisposte otto ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio; b) qualora vi sia prestazione d'opera, al lavoratore deve essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di cui al punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o, in quanto spetti per lavoro straordinario festivo. 2) Per le festività infrasettimanali, salvo quella del Santo Patrono: a) qualora non vi sia prestazione d'opera, sarà corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dello orario settimanale contrattuale; b) in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o, in quanto spetti, per lavoro straordinario festivo. 3) Per la festività del Santo Patrono: a) qualora non vi sia prestazione d'opera, sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato prestato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festività; b) in caso di prestazione di lavoro in tale giornata, sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui precedente punto a) l'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per le ore lavorate come in giorno feriale. 4) Festività della Pasqua Per quanto concerne la ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale festività, in via eccezionale si conviene di corrispondere in coincidenza con essa l'importo di una giornata di intera retribuzione ragguagliata ad otto ore. Il trattamento stabilito ai comma 1, 2 e 3 verrà praticato anche qualora la festività coincida con una giornata domenicale o di riposo compensativo, che, nel caso l'orario settimanale contrattuali. Analogo trattamento verrà praticato, per ciascuna festività, allorchè due festività coincidano o insieme coincidano con la domenica. Il trattamento di cui al presente articolo per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo a provvigione o con altre forme di compensi mobili comprenderà il valore delle quote mobili calcolato sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Il trattamento stabilito nel presente articolo dovrà essere ugualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c) sospensione dal lavoro a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore. Il trattamento stabilito nel presente articolo ai precedenti punti 2) e 3) non sarà viceversa corrisposto nei periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-22

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