CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I›Parte I
Art. 27
RECLAMI SULLA PAGA
In vigore dal 3 dic 1960
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere aI regolamento delle eventuali differenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-27