CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IParte I

Art. 32

TRASFERIMENTO

In vigore dal 3 dic 1960
Al lavoratore trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diverse località, semprechè tale trasferimento porti come conseguenza, effettivo cambio di residenza a domicilio deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese di trasporto per sè e per i familiari che con lui si trasferiscano (coniuge, figli, altri parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) nonché delle spese per il trasporto delle masserizie. Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, e per sè e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennità di trasferta di cui all' punto d). In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennità di trasferimento, commisurata a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennità di contingenza compresa) che andrà a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una indennità commisurata a 30 giorni di retribuzione (indennità di contingenza compresa). Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata. Il lavoratore che non accetta, il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennità di liquidazione previste dall' della presente regolamentazione. Chiarimento a verbale. Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si è inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-32

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