CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I›Parte I
Art. 35
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA o DI INFORTUNIO
In vigore dal 3 dic 1960
L'assenza per malattia o per infortunio, possibilmente, deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facoltà di far accertare lo stato di salute del lavoratore mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio semprechè non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.) il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seg-uenti termini:
1) mesi 6 per gli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni;
2) mesi 8 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 5 e fino ai 15 anni;
3) mesi 10 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 15 anni.
Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la t.b.c. valgono le norme legislative in vigore.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra. indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda, risolva il rapporto di lavoro, dovrà corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento in caso di malattia od infortunio nonché i doveri del lavoratore durante l'interruzione del servizio, si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-35