CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I›Parte I
Art. 39
ASSENZE
In vigore dal 3 dic 1960
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dai 5 ai 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate.
Prolungandosi l'assenza ingiustificata, o ripetendosi, il lavoratore può essere punito a termine degli .
L'assenza, ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
Il lavoratore che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), è considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento: in tale caso però, sarà considerato ritardatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-39