CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I›Parte I
Art. 42
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 3 dic 1960
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell' parte comune, potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4).
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore, devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-42