CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I›Parte I
Art. 46
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 3 dic 1960
All'atto del licenziamento, attuato non ai sensi dell', l'azienda deve corrispondere al lavoratore una indennità ragguagliata a:
a) giorni 6 (48 ore), per ciascuno dei primi 5 anni di anzianità ininterrotta;
b) giorni 10 (80 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre i 5 e fino ai 10 anni;
c) giorni 12 (98 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre i 10 e fino ai 18 anni;
d) giorni 15 (120 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre i 18 anni.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi: le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.
Le misure dell'indennità di. cui al comma primo si adottano per le anzianità maturate dal lavoratore a partire dal 1 gennaio 1947 e sono calcolate in base all'intera retribuzione composta della paga base di fatto, della indennità di contingenza, dell'eventuale terzo elemento derivante dagli Accordi interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, dell'eventuale indennità per lavoro effettuato in turni avvicendati, calcolata secondo le norme previste dall' - Parte Comune - e dell'eventuale indennità per lavorazioni nocive, pericolose, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, calcolata secondo le norme previste all' - Parte Comune - del presente contratto.
Nella indennità di licenziamento, si terrà conto anche della gratifica natalizia, maggiorando i sopra elencati elementi della, retribuzione dell'8%.
Per quanto riguarda l'anzianità maturata dal lavoratore anteriormente al 1 gennaio 1947, al numero di giorni di indennità di licenziamento spettantigli in applicazione delle regolamentazioni contrattuali precedentemente in vigore, si aggiungono due giorni per ogni anno intero di anzianità ininterrotta, e l'indennità è calcolata sulla intera retribuzione come indicato al precedente comma.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media di guadagno realizzata negli ultimi tre mesi.
Ferme restando tutte le altre norme sopra indicate ed in considerazione del carattere stagionale dell'industria olearia, ai lavoratori assunti per le esigenze della campagna annuale, al termine della campagna stessa l'indennità di licenziamento, di cui alla precedente lettera a), sarà liquidata in ragione di 1/12 per ciascun mese di servizio, con esclusione delle frazioni di mese fino ai 15 giorni compiuti.
Chiarimento a verbale
La norma di cui al comma terzo, circa la data di applicazione delle nuove misure dell'indennità di licenziamento (1 gennaio 1947) deve essere interpretata nel senso che da tale data in poi aI lavoratore licenziato afferisce la misura relativa alla anzianità ininterrotta considerata dal giorno dell'assunzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-46