CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IParte I

Art. 45

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 3 dic 1960
Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato non ai sensi dell' o le dimissioni del lavoratore possono aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di 6 giorni (48 ore) per anzianità ininterrotta fino ad un anno e di 15 giorni (120 ore) per anzianità superiori. L'azienda può esonerare il lavoratore dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli però la intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie. Nota esplicativa: Al termine della campagna stagionale, ai lavoratori assunti per la durata della stessa e che vengono licenziati, dovrà essere dato un preavviso di giorni 6 (sei) in mancanza ai lavoratori medesimi dovrà essere corrisposta la relativa indennità sostitutiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-45

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